Associazione Culturale Latinaonline

L’Associazione Culturale No Profit Latinaonline nasce da un collettivo di persone attive da oltre 20 anni nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, che condividono la voglia di fare esperienze ed avventure alla scoperta della provincia di Latina.  Amiamo organizzare eventi, gite, escursioni e qualsiasi tipo di esperienza sia abbastanza interessante, strana o divertente da farci dire wow. Siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze ed attività da condividere con nuove persone. Raccontaci la tua storia, condividi con noi le tue capacità e le tue conoscenze sulla provincia di Latina, creiamo insieme la prossima esperienza.

Se hai voglia di realizzare un’attività, un evento o vivere un’esperienza particolare, ma non sai come fare … facciamolo insieme. 

STORY >>> Verso la fine degli anni 90 il “social” più diffuso era chiamato mIRC, (una chat) ed uno dei canali più frequentato e più attivo d’Italia era appunto #latinaonline. Alcuni operatori del canale insieme ai moderatori ed alcuni utenti, iniziarono ad organizzare dei #meeting nella vita reale, per scoprire chi ci fosse dietro quel nickname, per conoscersi e condividere. All’inizio eravamo 6, poi 30, poi riempivamo i locali … oggi siamo tutti connessi in qualche modo alla nostra provincia.

Siamo una unica grande community.

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Statuto Associazione Culturale Latinaonline - LOL

  1. È costituita l’Associazione culturale denominata LATINAONLINE, che in seguito sarà denominata LOL. Tale associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
  2. L’associazione ha sede in LATINA Viale XVIII Dicembre 48.
  3. LOL su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell’Assemblea dei soci, potrà aderire ad altre associazioni o federazioni che perseguono gli stessi scopi.
  4. LOL potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.
  1. LOL è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso spese anticipate dal socio, in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
  2. Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci e le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
  3. La durata dell’associazione è illimitata.
  4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate in altre città della Regione o della Nazione, senza necessità di delibera dell’Assemblea.
  1. LOL ha utilità sociale ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
  2. LOL è un centro permanente di vita associativa per promuovere nuove conoscenze culturali e migliorare i rapporti sociali ed interpersonali.
  1. LOL, per sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, propone  le seguenti attività di interesse generale: 
    1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
    2. promozione del territorio, cene sociali, dibattiti socio-politici, eventi, gite, meeting, produzione di contenuti multimediali.
  1. Possono aderire all’associazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e si impegnano ad operare per il loro conseguimento. 
  2. A tutti gli aderenti, uomini e donne, sono garantiti pari diritti, doveri e opportunità. 
  3. Il numero degli aderenti è illimitato.
  1. La richiesta di ammissione, fatta in forma scritta o tramite altri canali digitali e indirizzata al Presidente dell’associazione, dell’aspirante deve contenere la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi di LOL. 
  2. La richiesta di ammissione di altri enti dello stesso ambito o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno a LOL. 
  3. L’ammissione o il rigetto dell’istanza di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  4. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  5. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea e sottoscritta la documentazione relativa.
  6. Al rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile e si perde per recesso o esclusione.
  7. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. 
  8. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
    1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
    2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
    3. svolga attività contrarie agli interessi di LOL
    4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, a LOL
  9. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
  10. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
  11. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.
  12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto, l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio di LOL.
  13. Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione, senza alcun onere per gli stessi per i seguenti motivi: 
    1. decesso;
    2. dimissioni volontarie;
    3. sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
    4. mancato versamento della quota associativa per un anno;
    5. comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
    6. per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
  14. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva nella prima Assemblea dei soci.
  1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’associazione.
  2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’associazione. La quota associativa a carico  degli aderenti è deliberata dall’Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in  caso  di recesso  o  di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  3. Gli aderenti hanno il diritto:
    1. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
    2. di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
    3. di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
    4. di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
    5. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  4. Gli aderenti hanno il dovere di:
    1. osservare le norme del presente Statuto  e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    2. pagare la quota associativa;
    3. svolgere le attività preventivamente concordate;
    4. mantenere un  comportamento  conforme alle finalità dell’associazione.
  5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo  e a titolo  gratuito  e non  possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
  6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con  qualsiasi forma di lavoro subordinato  e autonomo  e con  ogni altro  rapporto  di contenuto patrimoniale con l’associazione.
  1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 15 gennaio, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. 
  2. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
  3. L’adesione a LOL non implica obblighi di finanziamento o di ulteriori versamenti oltre la quota annuale, ma è facoltà degli aderenti effettuare ulteriori contributi.
  1. Il patrimonio dell’associazione, utilizzato per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, è costituito da:
    1. quote associative e contributi degli aderenti e privati;
    2. finanziamenti dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    6. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
  2. I fondi sono  depositati presso l’Istituto  di Credito  e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
  3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario  (o altro componente del Consiglio  Direttivo, secondo  la deliberazione specifica).
  4. È fatto  obbligo  agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.
  1. Organi dell’Associazione sono:
    1. Assemblea Generale degli Aderenti
    2. Consiglio Direttivo
    3. Presidente
  2. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
  3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso  del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
  1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
  2. L’Assemblea è convocata dal consiglio  Direttivo  ed  è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in  caso  di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un  proprio  Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
  3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno ed  in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
  4. La convocazione può  avvenire anche su  richiesta di almeno  tre componenti del Consiglio Direttivo o della metà degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno cinque giorni prima.
  5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione:
    1. del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
    2. della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.
  6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
  7. In  prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.
  8. Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento dell’organizzazione come previsto dall’art. 23 e per le richieste di modifica dello Statuto, per le quali è prevista la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  9. I compiti dell’Assemblea sono:
    1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
    2. approvare gli indirizzi ed  il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
    3. approvare il bilancio di previsione;
    4. approvare il bilancio consuntivo;
    5. deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
    6. fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
    7. deliberare sullo  scioglimento  e/o  sulla proroga della durata dell’associazione;
    8. decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato;
    9. ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
    10. nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’associazione).
  10. Le delibere dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’associazione o del Segretario, se istituito  ai sensi dell’art. 12 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell’associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, resta in carica dieci anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
  2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario.
  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Nella seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).
  5. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  6. Competenze del Consiglio Direttivo:
    1. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
    2. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
    3. pianificare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato  dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
    4. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
    5. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
    6. deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
    7. ratificare, nella prima seduta utile i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    8. redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;
    9. assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
    10. nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni dell’Associazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri;
    11. delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell’associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
  7. Le deliberazioni del Consiglio  Direttivo sono  conservate a cura del Presidente dell’associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell’art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
  2. Competenze del Presidente:
    1. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
    2. è autorizzato a percepire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciandone liberatorie-quietanze;
    3. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
  1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un segretario
  2. Compiti del segretario
  1. svolgere mansioni di natura amministrativa ed  organizzativa;
  2. emettere i mandati di pagamento per conto dell’Associazione;
  3. ricevere pagamenti e fondi destinati all’Associazione;
  4. essere responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell’organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o banco-posta alle condizioni economicamente più vantaggiose per l’Associazione.

  1. L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento  oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
  2. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.
  1. L’organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Gli aderenti all’organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che li ratifica a norma di legge.
  2. Il bilancio consuntivo deve riportare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E’ composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed  efficacia. Il rendiconto  economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo  di un anno.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
  4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’associazione.
  1. Le proposte di modifica allo  Statuto  possono  essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno la metà degli aderenti. 
  2. Le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con  specifico  ordine del giorno. 
  2. I beni residuali, dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo  le indicazioni dell’assemblea, che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea sono  consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell’11/8/1991.

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